Art. 2.

      1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite il coinvolgimento delle proprie associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.
      3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro ed i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.

 

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      4. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio, o società consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 3.
      5. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale, sia in zone delimitate, a condizione che apportino un sostanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.
      6. I progetti di cui al comma 5 devono contenere i seguenti dati:

          a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

          b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

          c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

          d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

      7. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

          a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione

 

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delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

          b) per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 4, comma 5;

          c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5;

          d) per l'attribuzione delle quote di esenzione e dei finanziamenti di cui agli articoli 6 e 7.

      9. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) agroenergetica».

      10. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.